L’uso, l’usufrutto, l’abitazione, la servitù, la superficie, l’enfiteusi, il pegno, il pegno, l’ipoteca e la proprietà: essi sono tutti diritti reali, ovvero quei diritti soggettivi tipici che che attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Ma come mai si chiamano diritti reali? E che caratteristiche devono avere per essere definiti tali? Ne parla in questo articolo l’Avvocato Pitorri, membro della Commissione commissione istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma diritti reali e successione e tra i più popolari Avvocati su Internet.
Diritti reali: definizione e caratteristiche
I diritti che definiamo come reali si chiamano in questo modo perché, come anticipato prima, attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa: trattandosi quindi di un diritto che ha per oggetto una cosa (in latino res), si parla di diritto reale. Per essere definiti tali, inoltre, i diritti reali devono presentare le seguenti quattro caratteristiche: la tipicità, ovvero il limite di diritti reali che sono a numero chiuso e non ne possono essere creati di nuovi da parte di privati se non quelli espressamente previsti dalla legge; l’immediatezza, in quanto il titolare può godere del suo diritto sull’oggetto in modo immediato, senza la necessità di intervento o di cooperazione altrui (come nei diritti di credito); l’assolutezza, in quanto il titolare esercita il suo diritto in modo assoluto nei confronti di tutti i soggetti; il diritto di seguito, che consente di perseguire la cosa presso qualunque persona si trovi, in quanto si tratta di un diritto direttamente collegato all’oggetto e non alla persona che ne è titolare.
Quali sono i diritti reali: la proprietà e i diritti reali limitatiLa categoria dei diritti reali, come spiega l’Avv. Pitorri di Roma – membro della Commissione commissione istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma diritti reali e successione e tra i più popolari Avvocati su Internet – si suddivide in due sottocategorie: i diritti reali ius in re propria e quelli in re aliena. Il primo tipo è rappresentato dal diritto di proprietà, ovvero il diritto reale per eccellenza che, infatti, consente la più ampia sfera di facoltà che l’ordinamento riconosce ai soggetti sulle cose; è un diritto pieno, potenzialmente illimitato ed esclusivo. La seconda categoria invece, chiamata anche dei diritti reali minori o limitati, comprende i diritti reali su cose altrui, ovvero i diritti che si esercitano su oggetti di cui non si è proprietari, perché il proprietario è un altro soggetto, e quindi su cui le facoltà concesse al titolare del diritto sono ridotte. Tali “diritti reali minori” sono l’uso, l’usufrutto, l’abitazione, la servitù, la superficie, l’enfiteusi, il pegno, il pegno e l’ipoteca; le loro caratteristiche sono la specialità, la limitatezza del contenuto del diritto, la possibilità di loro estinzioni per non uso ventennale o per confusione.