Nel contesto digitale odierno, la vasta quantità di informazioni personali facilmente accessibili e persistenti online ha suscitato gravi preoccupazioni riguardo alla privacy e alla gestione dei dati personali. Per affrontare queste sfide, l’Unione Europea ha introdotto il concetto di “diritto all’oblio”, finalizzato a proteggere i cittadini europei ea permettere loro di controllare la visibilità e l’accesso alle informazioni personali presenti sul web. Inoltre, il diritto all’oblio, nei casi previsti dalla legislazione vigente, offre la possibilità di richiedere la cancellazione di notizie dai motori di ricerca.
Definizione e origine del diritto all’oblio
Il diritto all’oblio è un concetto giuridico che consente a un individuo di richiedere la rimozione o l’oscuramento di informazioni personali ritenute obsolete o non più rilevanti. Questa nozione si fonda sul presupposto che le persone abbiano il diritto di proteggere la propria reputazione e privacy anche nell’ambiente digitale. Le radici del diritto all’oblio possono essere ricondotte alla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che sottolinea il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Particolare impatto ha avuto la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nota anche come sentenza Costeja dal nome della parte coinvolta, che è stata emessa contro Google. Questa ha rappresentato un momento cruciale per il diritto all’oblio e per cancellare notizie da internet. La Corte ha stabilito che i motori di ricerca, come Google, sono responsabili della rimozione dei collegamenti a informazioni personali ritenute obsolete o non più rilevanti.
Ciò ha garantito alle persone il controllo su quali informazioni vengono visualizzate quando il loro nome viene cercato online. La sentenza ha inoltre sancito che questo diritto di cancellazione dei dati personali deve essere bilanciato con il diritto alla privacy e l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.
Le linee guida dell’Unione Europea
Le linee guida inerenti al diritto all’oblio, disponibili nella versione integrale qui, fanno riferimento all’articolo 17, paragrafo 2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, noto anche come GDPR. Questo articolo impone ai responsabili del trattamento di informare gli interessati nel caso in cui dati personali precedentemente resi pubblici siano utilizzati tramite link, copia o riproduzione. Tuttavia, tale obbligo di informazione non si applica ai motori di ricerca che indicizzano automaticamente informazioni contenenti dati personali già pubblicati da terzi su Internet e le rendono disponibili agli utenti.
Inoltre, i motori di ricerca non sono tenuti a informare i webmaster delle pagine deindicizzate in risposta a una specifica query, come affermato dal gruppo “Articolo 29”. Si prevede di sviluppare linee guida specifiche anche per quanto riguarda l’articolo 17, paragrafo 2 del GDPR, al fine di rafforzare la responsabilità delle responsabilità originali del trattamento e prevenire eccessive iniziative intraprese dagli interessati.
Limiti al diritto all’oblio secondo le linee guida europee
L’articolo summenzionato del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali rileva come i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 17 del GDPR non si applicano quando il trattamento dei dati personali è necessario per le seguenti finalità:
Esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione (articolo 17, paragrafo 3, lettera a).
Adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento in base al diritto dell’Unione o dello Stato membro al quale il titolare del trattamento è soggetto, o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri conferiti al titolare del trattamento del trattamento (articolo 17, paragrafo 3, lettera b).
Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera h) ei), e l’articolo 9, paragrafo 3 (articolo 17, paragrafo 3, lettera c).
Archiviazione a fini di pubblico interesse, ricerca scientifica o storica oa fini statistici, in conformità con l’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento (articolo 17, paragrafo 3, lettera d).
Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria (articolo 17, paragrafo 3, lettera e).