In caso di società “interamente possedute” (il riferimento legislativo è rintracciabile nell’articolo 2505 del Codice Civile) o “possedute al 90%” (disciplinate dall’articolo 2505 bis del Codice Civile) è possibile attivare procedure semplificate previste per incorporazione di fusione societaria. A fornirci un’ampia panoramica su questo argomento è proprio il consulente Bruno Mafrici di Milano, che specifica innanzitutto come l’unica eccezione sia prevista in caso di indebitamento dell’azienda, per cui non è possibile ricorrere alla procedure semplificate. Infatti, qualora una delle aziende abbia dei debiti pregressi, la fusione tra società si potrà concretizzare unicamente ricorrendo alla procedura complessa. In questo modo, una società potrà prendere il controllo dell’altra e, per effetto della fusione, il patrimonio dell’azienda incorporante rappresenta una garanzia o funge da fonte di rimborso per i debiti dell’azienda incorporata.
Qualora si prospetti un procedimento di fusione per cui l’incorporazione coinvolga una società con debiti, il progetto di fusione societaria deve chiarire quali siano le risorse finanziarie con cui coprire e risolvere gli obblighi della società, che nasce dal processo di fusione. Nella relazione, poi, l’organo amministrativo deve precisare le motivazioni che giustificano l’operazione di fusione societaria; essa, poi, deve essere accompagnata dalla redazione di un piano economico finanziario, in cui indicare quali sono le fonti di finanziamento e delineare gli obiettivi che si intendono perseguire.
Infine, come ci ricorda Bruno Mafrici, la relazione degli esperti dimostra il principio razionale che guida le indicazioni contenute nel progetto di fusione, a cui allegare poi la relazione del soggetto incaricato della revisione legale della società da incorporare o della società che effettua l’incorporazione. Secondo quanto previsto dall’articolo 172 del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi (TUIR), dal punto di vista fiscale il procedimento di fusione societaria non ha implicazioni sulle imposte dirette. Infatti, la fusione societaria “non costituisce né realizzo, né distribuzione delle plusvalenze emerse dai beni delle società fuse o incorporate,comprese quelle relative al magazzino e all’avviamento; non è quindi fiscalmente rilevante l’eventuale ammortamento dell’avviamento stesso”. Tuttavia, le operazioni di fusione rientrano “fra le operazioni potenzialmente elusive d’imposta”, sostituendo le altre operazioni fiscalmente rilevanti, quali conferimenti o cessioni. Scorrendo ancora il TUIR, poi, è possibile notare come il comma 5 dell’articolo 172 affronta le riserve considerate in sospensione d’imposta. allo stesso tempo, il comma 7 dell’articolo 172 del TUIR permette “il riporto delle perdite in capo a tutte le società partecipanti alla fusione (inclusa l’incorporante) purché le stesse siano <<operative>>”. Il comma 8 dello stesso Testo Unico evidenzia che il reddito ottenuto tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si è realizzata la fusione rappresenta il “reddito tassabile soggetto ad una specifica dichiarazione dei redditi”.
Pertanto, con la fusione societaria, le aziende preesistenti scompaiono totalmente; i loro diritti e obblighi vengono presi dalla nuova società o dalla società incorporante. Così, nel primo bilancio presentato dopo il concretizzarsi della fusione, “tutte le voci di attivo e passivo vengano iscritte ai lavori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione stessa”.